Home arrow Statuto

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Disposizioni generali
Art. 1 - Costituzione - Sede
Art. 2
Art. 3 - Principi
Art. 4 - Finalit�

TITOLO II

Soci
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11

TITOLO III

Organi dell\'Associazione
Art. 12
Art. 13 - Assemblea dei soci
Art. 14
Art. 15 - Convocazione
Art. 16 - Assemblea straordinaria
Art. 17 - Consiglio direttivo
Art. 18 - Convocazione Consiglio direttivo
Art. 19 - Il Presidente
Art. 20 - Il Segretario
Art. 21 - II Tesoriere
Art. 22 - Durata delle cariche

TITOLO IV

Patrimonio e quote sociali
Art. 23 - Patrimonio
Art. 24 - Entrate
Art. 25 - Quote associative
Art. 26 - Intrasmissibilit� quote sociali

TITOLO V

Esercizio sociale Avanzi di gestione
Art. 27 - Esercizio finanziario
Art. 28
Art. 29 - Convenzioni
Art. 30 - Collaborazioni
Art. 31 - Copertura assicurativa

TITOLO VI

Scioglimento
Art. 32
Art. 33 - Controversie
Art. 34 - Norme finali

Google
 
   


Torna su

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Costituzione - Sede

� costituita l'Associazione di Volontariato denominata "Padre Annibale Di Francia" (PADIF). Ha sede sociale Campobasso.L'Associazione si articola organizzativamente in sezioni ubicate secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Le sezioni hanno potere decisionale in ordine agli affari interni, nel quadro delle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo, L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione di Volontariato PADIF � apartitica e non ha fini di lucro. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit� istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Nell'Associazione � vietato pertanto distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione comunque denominati nonch� i fondi di riserva e il capitale.

nArt. 3 - Principi

L'Associazione: - Si ispira ai principi evangelici ed alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica ed opera in conformit� ad essi. - Condivide il carisma e la spiritualit� di Padre Annibale Maria Di Francia e ne fa propri i criteri e gli indirizzi educativi. - Coopera con l'Istituto delle Figlie del Divino Zelo nella realizzazione di progetti socio educativi secondo le linee di realizzazione contenute nel "Progetto educativo per minori" di cui l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto. - Si propone di costituire una comunit� di persone, ispirate alla solidariet�, capaci di promuovere, in Italia e all'estero, a favore di bambini, ragazzi, giovani e famiglie, attivit� sociali, culturali, educative, professionali e religiose, con particolare attenzione alle persone svantaggiate.

Art. 4 - Finalit�

L'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali: offre servizi di sostegno educativo, organizzativo e di animazione finalizzati raggiungimento degli obiettivi del progetto allegato ed attiva una rete di servizi. A tal fine individua: a) famiglie d'appoggio ed eventualmente affidatarie, disponibili accogliere o a sostenere i minori; b) famiglie disposte a sostenere altre famiglie in momentanea difficolt�; e) amici o gruppi organizzati che costituiscano punto di riferimento e di sostegno per minori e per famiglie; d) datori di lavoro che favoriscano l'inserimento lavorativo dei giovani, specialmente per quelli svantaggiati L'Associazione altres� organizza per i volontari corsi di formazione e momenti di confronto, collabora con altre realt� pubbliche o private aventi finalit� analoghe alle proprie, organizza corsi di formazione professionali e di orientamento per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Torna su

TITOLO II

Soci

Art.5

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche di qualsiasi nazionalit� che abbiano compiuto il 18� anno di et� ed intendano prestare attivit� di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidariet� secondo la ratio, le finalit� e le modalit� previste dalla legge. I soci sono tenuti al pagamento di una quota il cui importo � fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'Associazione. 1 requisiti di ammissione sono: partecipazione e superamento dell'apposito corso di formazione, l'acccttazione delle finalit� dell'Associazione e delle sue modalit� di operare. La domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio direttivo validamente riunito con la maggioranza dei suoi componenti ed � approvata con voto a maggioranza dei presenti. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione di tutte le norme statutarie e regolamentari nonch� l'obbligo di osservare le deliberazioni adottate dagli organi preposti.

Art.6

I Soci dell'Associazione PADIF si distinguono in: a) Soci fondatori b) Soci ordinari c) Soci sostenitori

Art.7

Sono Soci Fondatori i promotori dell'Associazione intervenuti alla costituzione. Sono Soci Ordinari gli iscritti dopo la costituzione dell'Associazione. Sono Soci Sostenitori dell'Associazione coloro che contribuiscono in modo sostanzioso a finanziare le attivit� per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art.8

Gli associati hanno l'obbligo di non porre in essere atti e comportamenti che, anche indirettamente, abbiano a pregiudicare gli interessi dell'Associazione. Pena la decadenza della carica di socio.

Art.9

Tutti gli incarichi nell'ambito dell'Associazione sono uniformati al principio del volontariato e della gratuit� e si ispirano a principi di democrazia interna e di autonomia.

Art. 10

II Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione ai Consiglio Direttivo trenta giorni prima della data del recesso.

Art. 11

In presenza di comportamenti eticamente gravi e comunque contrari agli scopi dell'Associazione, l'associato pu� essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. La deliberazione � valida se il Consiglio direttivo � riunito nella maggioranza dei suoi m�mbri e se l'esclusione � deliberata con la maggioranza dei presenti. L'esclusione ha effetto immediato a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Questo deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione � stata deliberata.

Torna su

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Art. 12

Sono Organi costituzionali dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci b) il Consiglio direttivo

Art. 13 - Assemblea dei soci

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. 1 soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta. Ogni socio non pu� rappresentarne pi� di due. L'Assemblea � composta: - dai Soci Fondatori - dai Soci Ordinar! L'Assemblea � convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro ottobre, per deliberare il preventivo di spesa e le direttive programmatiche per l'anno successivo; entro aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente. L'Assemblea � convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci ordinarii o da almeno met� dei componenti il Consiglio Direttivo.L'Assemblea � presieduta dal Presidente. In mancanza di questi,nomina il Presidente fra i soci presenti.L'Assemblea: a) elegge il Presidente ed il Consiglio direttivo; b) delinea gli indirizzi generali dell'attivit� dell'Associazione e delibera sulle modifiche al presente Statuto; e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attivit� dell' Associazione; d) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 14

II Presidente dell'Assemblea ha facolt� di nominare, tra i Soci, il Segretario della seduta Assembleare, al quale � affidata la redazione del relativo verbale. In caso di elezione pu� essere coadiuvato da due scrutatori per lo spoglio delle schede. Il verbale della seduta assembleare sar� firmato da! Presidente e dal Segretario. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'ari. 21 del Codice civile in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la met� pi� uno ndegli aventi diritto a voto; in seconda convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.In caso di parit� nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea viene convocata in prima e in seconda convocazione a ndistanza di almeno 1 ora. L'ordine del giorno � affisso all'albo sociale almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio direttivo, oppure per la domanda di tanti soci che rappresentano non meno di un terzo degli iscritti.

Art. 17 - Consiglio direttivo

II Consiglio direttivo � nominato dall'Assemblea ed � composto da almeno tr� m�mbri.Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, l'Assemblea alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione, con le modalit� indicate in precedenza. l� Consiglio direttivo � responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed � chiamato a discutere e a deliberare su tutte le questioni connesse all'attivit� sociale e amministrativa e su quant'altro stabilito dallo Statuto.Esso delibera: - la nomina del Segretario; - la nomina de! Tesoriere; - le forme e gli strumenti organizzativi pi� idonei rispetto alle attivit� associative; - l'approvazione del conto consuntivo economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci; - l'ammontare delle quote sociali annuali. � altres� investito di ogni pi� ampio potere per tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione senza alcuna eccezione, ed ha tutte le facolt� per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Conferisce e revoca ogni incarico che non sia devoluto alla competenza dell'Assemblea.

Art. 18 - Convocazione Consiglio direttivo

II Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o a seguito di richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per la validit� delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza ed il voto favorevole della maggioranza. In caso di parit� prevale il voto del Presidente. Il Consiglio � presieduto dal Presidente o, in mancanza di esso, dal Vice Presidente o dal Consigliere con la maggiore anzianit� di iscrizione all'Associazione.

Art. 19- 11 Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio. Egli potr� quindi rappresentarla in tutti i rapporti con enti, societ�, associazioni, istituti privati e pubblici. Cura l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari e la predi sposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e poi dell'Assemblea dei Soci. Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza sono svolte dai Vice presidente o dal Consigliere pi� anziano di esperienza di servizio nell'Associazione.

Art. 20 - II Segretario

Il Segretario � in stretto contatto con il Presidente e ha compiti meramente esecutivi, redige i verbali e pu� assumere anche il compito di Tesoriere.

Art. 21 - II Tesoriere

Cura lo stato patrimoniale dell'Associazione, registra la contabilit� generale, compila il bilancio consuntivo e preventivo annuali da presentare all'Assemblea per l'approvazione controfirmandoli insieme al Presidente, tiene la cassa e riscuote le relative quote associative, predispone i mandati di pagamento e ogni atto di natura contabile che contro firma insieme al Presidente ed eroga le relative somme previa delibera del Consiglio.Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, tiene i libri dei verbali delle assemblee, del Consiglio direttivo e il libro dei Soci.

Art. 22 - Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e i componenti possono essere rieletti di seguito solo per tr� volte.

Torna su

TITOLO IV

Patrimonio e quote sociali

Art. 23 - Patrimonio

il patrimonio dell'Associazione � costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono a quaisiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati, da persone fisiche o dagli avanzi di gestione.

Art. 24 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate: a) fondo di dotazione rappresentato dai versamenti effettuati dai soci fondatori; b) quote dei soci ordinar!; e) contributi dei soci sostenitori; d) contributi da Enti Pubblici, Privati e da persone fisiche; e) introiti realizzati nello svolgimento della sua attivit� istituzionale.

Art. 25 - Quote associative

L'importo della quota associati va annuale sar� deliberato dal Consiglio direttivo e pu� essere versato in unica soluzione o rateizzato.

Art. 26 - Intrasmissibilit� quote sociali

Tutte le quote sociali, i versamenti effettuati dai soci Fondatori, i contributi dei soci ordinar! e sostenitori nonch� da enti pubblici e di qualsiasi genere sono intrasmissibili.

Torna su

TITOLO V

Esercizio sociale Avanzi di gestione

Art. 27 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1� gennaio e si chiude il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 28

II Consiglio direttivo, predisposto il rendiconto economico finanziario consuntivo, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro aprile dell'anno successivo. Intanto pu� disporre l'esercizio finanziario provvisorio.

Art. 29 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri soggetti pubblici o privati sono deliberati dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei presenti e vengono stipulate dal Presidente.

Art. 30 - Collaborazioni

L'Associazione pu� assumere dei lavoratori dipendenti ed avvalersi dell'opera di lavoro autonomo.

Art. 31 - Copertura assicurativa

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e per le responsabilit� civili verso terzi derivanti dall'esercizio di volontariato. L'Associazione pu� assicurarsi per i danni derivanti da responsabilit� contrattuale ed extracontrattuale.

Torna su

TITOLO VI

Scioglimento

Art. 32

In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, il patrimonio, dedotte le passivit�, sar� devoluto ad altri organismi che svolgono attivit� affini e senza scopo di lucro. In tale ipotesi l'Assemblea provvede alla nomina di uno o pi� liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo.

Art. 33 - Controversie

La soluzione di qualunque controversia connessa alla esecuzione o interpretazione del presente Statuto � rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicher� secondo equit� e senza formalit� di rito. L'arbitro sar� scelto di comune accordo dalle parti. In mancanza di accordo vi provveder� il Presidente del tribunale competente.

Art. 34 - Norme finali

per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge disciplinanti la materia.

Torna su